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Quid

Filiere di impiego inclusivo

Convenzione ex Art.14

Diversi dei nostri partner corporate sono coinvolti nel sistema di inserimento lavorativo di persone svantaggiate tramite Art. 14 (Dlgs 276/2003), che fornisce la possibilità di assorbire fino al 30% della quota di personale con invalidità che le aziende sono tenute ad assumere, sulla base di una commessa lavorativa continuativa che genera una collaborazione fra azienda e cooperativa.

Secondo la legge 68/99, ogni impresa con più di 50 dipendenti ha l’obbligo di assunzione di lavoratori con invalidità pari al 7% dei suoi dipendenti. L’impresa può, fino al 30% (del 7%), “delegare” l’assunzione di questo personale con invalidità a una Cooperativa Sociale, a fronte di una commessa di lavoro (dell’azienda verso la Coop). L’impresa committente e la Coop. si accordano rispetto a un prodotto che rappresenta l’oggetto della commessa; a partire da questo si creano le basi per la stipula della Convenzione.

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